Art. 29.
(Norme transitorie e finali).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, provvedono alla nomina dei membri della Commissione.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, alla nomina di un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle vigenti disposizioni legislative in materia di APS, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità di cui al presente articolo.
      3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario di cui al comma 2, si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli affari esteri in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, cui è preposto per la durata del mandato; le risorse necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli affari esteri che mantiene la specifica unità previsionale di base sul proprio bilancio.

 

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      4. Il commissario di cui al comma 2 rimane in carica un anno, prorogabile in caso di mancato completamento dei compiti di cui al medesimo comma 2, su motivata indicazione della Commissione.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione è convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede entro i successivi trenta giorni alla designazione del direttore generale.
      6. Entro tre mesi dalla istituzione degli organi, ai sensi del comma 5, l'Agenzia provvede alla redazione del proprio statuto sottoponendolo, per il tramite del Ministro degli affari esteri, all'esame della Commissione, che si pronuncia in merito entro trenta giorni.
      7. L'Agenzia provvede, di intesa con la Cassa depositi e prestiti Spa, alla istituzione del Fondo unico per l'APS, in attuazione del regolamento adottato con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      8. L'istituzione del Fondo unico per l'APS presso il Mediocredito centrale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, entro trenta giorni, a trasferirvi le risorse in essere nelle unità previsionali di base che concorrono a formare l'APS in tutte le sue forme, che sono conseguentemente soppresse. Presso il Fondo unico per l'APS sono trasferite altresì le risorse di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
      9. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad istituire una apposita unità previsionale di base del proprio bilancio sulla quale stanziare le risorse destinate ad alimentare il Fondo unico per l'APS.
      10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla determinazione della propria dotazione organica e a quanto altro ritenuto necessario per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
 

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      11. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito ufficio stralcio, cui sono demandate esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica, l'ufficio stralcio può avvalersi dell'Agenzia.
      12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla prima riunione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri provvede all'inventario dettagliato delle attività in essere ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, evidenziando quelle gravate da contenzioso. L'inventario costituisce la base per il passaggio delle consegne tra il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia.
      13. Completati gli adempimenti previsti al comma 10, su richiesta dell'Agenzia, è attuato il passaggio delle consegne di cui al comma 12, ad eccezione di quelle gravate di contenzioso alle quali si applica il comma 11. Le modalità dell'operazione, che deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario di cui al comma 2 e l'Agenzia; la documentazione relativa alle attività conferite all'Agenzia è trasferita contestualmente. L'Agenzia subentra al Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con i terzi, relativamente alle sole attività trasferite.
      14. Il Ministero degli affari esteri provvede tempestivamente ad impartire le opportune direttive alle rappresentanze diplomatiche affinché inoltrino idonea informativa ai partner bilaterali e multilaterali sull'attuazione del comma 13.
      15. Le iniziative non perfezionate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se già deliberate e decretate, sono sottoposte al riesame dell'Agenzia che, ove ne ravvisi la validità, ne assicura l'esecuzione. In caso contrario, le medesime iniziative possono
 

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essere annullate ovvero riformulate dando motivata comunicazione a tutte le parti in causa.
      16. All'atto della istituzione dei propri organi, l'Agenzia subentra altresì al Ministero degli affari esteri nei rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza che, se anteriore, è prorogata fino ad un anno dalla medesima data di entrata in vigore. Tale personale è trasferito presso l'Agenzia secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia stessa, di intesa con il commissario straordinario di cui al comma 2, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      17. Sono abrogati:

          a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

          b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

          c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, e successive modificazioni;

          d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

          e) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;

          f) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modificazioni;

          g) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

          h) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

          i) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e successive modificazioni;

          l) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

          m) gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

      18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.